Servizio Bilancio Consolidato
Tra gli aspetti più innovativi introdotti dal legislatore con la recente riforma contabile vi è certamente il principio contenuto nell’allegato 4/4 del D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, riguardante il Bilancio Consolidato del gruppo “amministrazione pubblica”.
Il tema, noto e dibattuto a livello dottrinario, ancorché non avesse trovato una sua definizione legislativa prima della citata riforma, oggi appare di grande attualità non solo per il ruolo e la rilevanza che le società pubbliche in house o di partecipazione hanno nel tessuto socio economico del territorio amministrato, con effetti diretti sulla popolazione e sul bilancio dell’ente, ma anche per l’obbligatorietà dell’adempimento che, come noto, a partire dall’esercizio 2016, interessa la maggioranza degli enti locali.
In attuazione degli articoli dall’11-bis all’11-quinquies del D. Lgs. n. 118/2011, infatti, gli enti locali (ad eccezione dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, per i quali
l’obbligo decorre dal 2018) sono tenuti alla predisposizione del bilancio consolidato del gruppo amministrazione pubblica e della relativa Nota Integrativa, secondo le modalità previste dall’Allegato 4/4 del D. Lgs. 118/2011 “Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato”; tale adempimento, nelle previsioni del legislatore, è finalizzato alla rappresentazione della consistenza patrimoniale e finanziaria del gruppo nonché alla rilevazione del fenomeno delle esternalizzazioni.
A riguardo, è opportuno ricordare che lo stesso principio contabile applicato prevede l’effettuazione di specifiche attività
preliminari al consolidamento dei bilanci del gruppo, quali:
a. l’individuazione degli enti da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato,
b. le comunicazioni ai componenti del gruppo,
nonché relative alla elaborazione vera e propria del bilancio consolidato, quali:
c. le attività diretta a rendere uniformi i bilanci da consolidare,
d. la eliminazione delle operazioni infragruppo,
e. l’identificazione delle quote di pertinenza di terzi,
f. il consolidamento dei bilanci.
L’intero processo si conclude con la predisposizione dello schema di Bilancio Consolidato di cui all’allegato n. 11 D. Lgs. 118/2011 (composto da Conto Economico e Stato Patrimoniale Consolidato) e dalla “Nota integrativa al bilancio consolidato”, in conformità ai contenuti minimi obbligatori previsti dal paragrafo n.5 del Principio contabile applicato.
In particolare saranno sviluppati i seguenti sotto progetti:
– Recepimento bilanci degli organismi da consolidare;
– Predisposizione ed applicazione delle scritture di rettifica;
– Redazione del Bilancio consolidato (file per trasmissione alla BDAP);
– Redazione della nota integrativa.
Ed inoltre:
1) l’allineamento dei saldi,
2) lo storno dei saldi infragruppo,
3) l’elisione delle partecipazioni e dei dividendi,
4) lo storno di svalutazione di partecipazioni,
5) la predisposizione delle scritture contabili.
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